medusa Inviato: 5 Ottobre 2010 Segnala Share Inviato: 5 Ottobre 2010 Partiamo da una premessa, per la quale occorre capire la diversa classificazione che può assumere il commercio elettronico.L’e-commerce può essere distinto in due tipi:• Commercio elettronico diretto (on-line), in cui tutta la transazione commerciale, cessione e consegna, avviene per via telematica attraverso la fornitura in rete di prodotti virtuali (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, eccetera), beni quindi sostanzialmente dematerializzati inviati tramite internet (download).• Commercio elettronico indiretto (off-line). In tal caso le transazioni sono realizzate "on-line" solo per quanto riguarda la fase preliminare dell'ordine della merce ed eventualmente anche del relativo pagamento, ma non per quanto attiene alla consegna al domicilio o alla sede dell’acquirente, consegna a cui viene dato seguito nella maniera tradizionale attraverso il servizio postale o lo spedizioniere.Nella forma che ci riguarda, cioè quella “indiretta”, la cessione è assimilata alle vendite per corrispondenza, con la conseguente applicazione delle relative norme interne, comunitarie e internazionali.Ed ai sensi dell'art. 22, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/1972 e per effetto dell'art. 2 del D.P.R. 696/1996, la vendita per corrispondenza non è soggetta all’obbligo di certificazione mediante emissione di fattura e neppure mediante emissione di scontrino fiscale o di ricevuta. E’ infatti sufficiente che il venditore annoti le vendite in un apposito registro denominato “registro dei corrispettivi”.Questo cosa significa ? Che non solo nel caso delle protesi, ma anche se acquistate un cellulare o una radio tramite internet il venditore non è obbligato a mandarvi alcuna certificazione fiscale. Ciò potrà stupire qualcuno, che fino ad oggi avrà pensato il contrario.In concreto, per le vendite ai consumatori privati di beni negoziati via Internet, non sussiste alcun obbligo di certificazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) dell'operazione, essendo sufficiente la sola annotazione sul registro dei corrispettivi.L’emissione della fattura o dello scontrino è però necessaria ai fini dell’esercizio della garanzia di un prodotto risultante difettoso entro il periodo di legge. Pertanto, pur essendo facoltativo, spesso molti venditori preferiscono comunque emetterli ed inviarli con la merce.L’unico caso in cui il venditore è obbligato ad emettere fattura, ecc. è se ne viene fatta espressamente richiesta da parte del cliente al momento dell’ordine.Tutto questo per dire che se volete ricevere la fattura dovete farne richiesta contestualmente a quando eseguite l’ordine, prima di aver fatto il pagamento.E visto che ci siamo occorre chiarire che nel caso delle protesi, trattandosi di beni personalizzati ordinati e realizzati appositamente su misura:- Non è applicabile la comune garanzia prevista dalla legge (se dopo 8 mesi si guasta la lavatrice o il televisore avete diritto a alla riparazione o sostituzione gratuita, ma se invece si strappa la protesi o il vestito di seta che avete fatto realizzare appositamente dal sarto sono cavoli vostri);- Non è applicabile il diritto di recesso per il consumatore ai sensi del D.Lgs n. 50/92.Tale disciplina, vi ricordo, prevede che quando il contratto è stato negoziato fuori dai locali commerciali, quindi senza che il consumatore abbia potuto vedere e controllare il prodotto di persona, questi entro 7 giorni può ripensarci e restituire la merce.Tale disposto, come detto, non è applicabile nel caso delle protesi. Ciò ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n 206, articolo 55, comma secondo, lettera D, secondo il quale: "Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso in caso di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati..."Malgrado ciò, come sapete, la NHS offre ai propri abbonati la possibilità di restituire la protesi entro una settimana dalla ricezione anche solo se non di proprio gradimento, come meglio indicato nel regolamento all’art. 12.2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
medusa Inviato: 6 Novembre 2013 Autore Segnala Share Inviato: 6 Novembre 2013 Vorrei tranquillizzare alcuni utenti che mi hanno chiesto se è vero che gli acquisti delle protesi vengono considerati nello "spesometro", con cui l'agenzia delle entrate tende a monitorare gli acquisti e quindi il tenore di vita dei cittadini. Si, è vero che anche l'acquisto delle protesi possono essere oggetto delle attenzioni del fisco. Ma ciò avviene, come per tutti gli acquisti fatti per corrispondenza, solo quando è il cliente a richiedere espressamente l'emissione della fattura. Infatti tutte le fatture emesse devono essere trasmesse per via telematica all'agenzia delle entrare, con l'indicazione quindi del codice fiscale e dei dati anagrafici dell'acquirente. Come spiegato nel post sopra, se l'utente non ne fa espressa richiesta in sede di preventivo, la NHS non emette fattura ma si limita a registrare l'operazione contabile nel registro dei corrispettivi. Quindi nessuna comunicazione viene inviata all'agenzia delle entrare di chi e cosa acquista ogni utente, se non appunto quando è lui stesso a chiedere l'emissione della fattura. L'unica eccezione vi è quando il cliente esegue un acquisto per oltre 3.600,00 euro. In tal caso anche se non richiede fattura occorre darne comunuqe comunicazione all'agenzia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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