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Diritto alla paternità?


darko

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Sentenza a Monza: tutela piena alla scelta della madre, in secondo piano il diritto alla paternità

«Aborto, decide la donna. Il no del marito non conta»

Lei rinuncia alla gravidanza, lui contesta. Il giudice: decide la donna

 

Una donna, sposata o meno che sia, ha diritto a interrompere la sua gravidanza entro i primi 90 giorni senza considerare il diritto alla paternità del padre del concepito. Così ha deciso il tribunale di Monza dando torto a unmarito che, dopo l’interruzione di gravidanza decisa dalla moglie senza consultarlo, aveva chiesto la separazione per colpa della donna e il risarcimento dei danni.

Un marito ha chiamato in causa la moglie di fronte al tribunale di Monza per chiedere la separazione, che doveva essere a lei addebitata, in quanto avrebbe violato i doveri che derivano dal matrimonio, e per chiedere anche il risarcimento del danno.

Qual era la colpa della signora? Avere abortito avvalendosi della legge 194 e perciò nel rispetto della normativa vigente, ma senza fare partecipe il marito della procedura per l’autorizzazione dell’interruzione di gravidanza. In particolare il coniuge invocava il proprio diritto alla paternità che avrebbe imposto, secondo lui, alla moglie «di tener conto delle sue ragioni eventualmente contrarie» dovendo «ritenersi illecito, nell’ambito del matrimonio, un ingiustificato rifiuto della donna a far partecipare alla decisione il marito-padre».

La sentenza del tribunale di Monza (presidente Piero Calabrò), depositata in questi giorni è rigorosa. Si fa riferimento a una sentenza della Cassazione (5 novembre ’98, n. 11094) che ha considerato irrilevante la questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 5 della legge 194/78, che individua nella donna l’unica titolare del diritto di interrompere la gravidanza senza attribuire alcun peso alla contraria volontà del marito e, a maggior ragione del padre naturale. La legge insomma tutela il diritto della madre, sposata o meno che sia, all’interruzione della gravidanza entro i primi 90 giorni dal concepimento, in piena liberà di autodeterminazione, senza considerare il diritto alla paternità del padre del concepito, nonché il diritto alla vita di quest’ultimo.

La sentenza del tribunale di Monza procede rilevando che sarebbe quanto meno incongruo stabilire che la donna, quando abbia assunto anche la condizione di «moglie», debba essere sanzionata con l’addebito della separazione e con le rilevanti conseguenze giuridiche a tale pronunzia direttamente riconducibili (prima fra tutte la perdita dell’assegno di mantenimento) a causa e per effetto dell’esercizio di un diritto riconosciutole dalla legge. Ne consegue che di fronte alla decisione della moglie di abortire nel rispetto della legge 194, il marito potrà chiedere la separazione se non ha condiviso la scelta della moglie e se ritiene che la convivenza non sia più possibile. Ma certo non potrà chiedere che la separazione sia addebitata alla consorte e ancor meno che la consorte sia tenuta a risarcire il danno per la lesione al suo diritto alla paternità. È ben vero che la procreazione costituisce una dimensione fondamentale della persona ed una delle finalità primarie del matrimonio ma è altrettanto vero che colei che esercita un proprio diritto non può, per ciò solo, essere oggetto di un giudizio che la penalizza.

In un momento in cui la legge sull’aborto è diventato un tema incandescente è importante una decisione rigorosa come quella del tribunale di Monza, che afferma che non può derivare una sanzione alla moglie, né sotto il profilo dell’addebito della separazione, né sotto il profilo del risarcimento del danno per una scelta di interruzione della gravidanza riservata alla sola donna e avvenuta nei termini previsti dalla legge.

xxxxx Rimini

31 gennaio 2006

 

Non avendo la competenza tale da poter, eventualmente, criticare una sentenza che si basa su leggi vigenti, mi viene però da pensare...In un Paese in cui la parola famiglia è sempre sulla bocca di tutti, in un Paese in cui la Chiesa è pronta a schierarsi a favore di leggi che tutelano il potenziale nascituro allo stadio di due cellule..ma come è possibile che questa notizia sia rimasta così poco inflazionata? "Padre" è solo colui che mantiene economicamente una famiglia o lo stesso sostantivo racchiude il diritto di poter evitare la morte a un individuo da lui stesso generato? Cosa ne pensate??

 

Si fa riferimento a una sentenza della Cassazione (5 novembre ’98, n. 11094) che ha considerato irrilevante la questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 5 della legge 194/78, che individua nella donna l’unica titolare del diritto di interrompere la gravidanza senza attribuire alcun peso alla contraria volontà del marito e, a maggior ragione del padre naturale

 

Questo lo trovo assurdo in una società che si considera civile!

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che individua nella donna l’unica titolare del diritto di interrompere la gravidanza senza attribuire alcun peso alla contraria volontà del marito e, a maggior ragione del padre naturale

 

xchè non lo sapevi? :D non ricordi lo slogan delle femministe 'l'utero è mio e lo gestisco io...'?? ebbene a qualcosa è servito evidentemente

Modificato da castano_chiaro
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